Autocertificazioni

Ultima modifica 14 novembre 2023

L’art.46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dispone che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

Attenzione: dal 01/01/2012 i certificati emessi dal comune non sono validi e utilizzabili per i rapporti con le pubbliche amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) E con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel, Tea etc). Le Pa e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Dichiarazioni sostitutive di Autocertificazione

Dichiarazioni sostitutive di Atti di Notorietà


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